Interessi di mora per ritardo pagamento
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INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

Febbraio 6, 2025

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO

Facendo seguito alla circolare CNCE n. 38 del 2024 e, a parziale rettfica della stessa, si comunica che la Banca Centrale Europea – BCE – ha ridotto al 2,90% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento), a decorrere dal 5 febbraio 2025. Ciò ha determinato la variazione dell’interesse di differimento INPS (cfr. anche circ. INPS n. 34/2025) per le omissioni contributive, al quale si debbono riportare, nella misura del 50%, gli interessi di mora dovuti dalle imprese nei casi di ritardato versamento alla Cassa Edile/Edilcasse, ai sensi della Delibera del Comitato della Bilateralità n. 4/2005 (punto 4). Poiché il richiamato tasso applicato dall’INPS è pari all’8,40% in ragione d’anno (art. 116, comma 8, lettera a), L. 23 dicembre 2000, n. 388), la percentuale degli interessi di mora dovuti alle Casse Edili/Edilcasse, a decorrere dal 5 febbraio 2025, è pari al 4,20%.