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Ritenute fiscali

  • Last Updated: Monday, 01 March 2021 16:31

Contribuzione da ottobre 2020

Fondo Sanitario Nazionale Sanedil – regime fiscale e contributivo

Per quanto riguarda il regime fiscale, i datori di lavoro devono continuare, fino alla data della suddetta iscrizione, ad includere il contributo Sanedil fra i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto dell’IRPEF e delle relative addizionali; una volta effettuata l’iscrizione (di cui si provvederà a fornire tempestiva comunicazione), potranno escludere dalle predette imposte i contributi versati prima di tale data, a seguito di conguaglio delle ritenute applicabili a carico dei dipendenti per l’anno precedente, da effettuare entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Per quanto attiene al regime contributivo, si conferma che il contributo Sanedil deve essere assoggettato al contributo INPS di solidarietà del 10%, di cui all’articolo 9-bis del D.L. n. 103/1991, indipendentemente dal requisito della suddetta iscrizione.

Quanto indicato circa i regimi fiscali e contributivi applicabili vale anche per gli impiegati e gli apprendisti impiegati, fermo restando che per tali lavoratori resta invariata l’aliquota del contributo Sanedil in misura pari allo 0,26% (senza minimale), da applicare sulle seguenti voci retributive: stipendio minimo mensile, ex indennità di contingenza e premio di produzione.

REGIME DELLE RITENUTE FISCALI SUI CONTRIBUTI

Gli adempimenti da parte delle Imprese iscritte, sulla base dell’andamento delle assistenze erogate nel triennio antecedente all'anno di riferimento, la detta quota di contributo ex art. 36 C.C.N.L., destinata ad assistenze a carattere non sanitario, da aggiungere all’imponibile fiscale del lavoratore è risultata, per ogni anno, alle seguenti percentuali (sull’imponibile Cassa Edile):

anno 2000 anno 2001 anno 2002  anno 2003  anno 2004  anno 2005  anno 2006 anno 2007 anno 2008 
0,20 % 0,23 % 0,25 % 0,33 % 0,35 % 0,50 % 0,81 % 0,74 % 0,57 % 

 

anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012  anno 2013  anno 2014  anno 2015 anno 2016 anno 2017
0,60 % 0,63% 0,71 % 0,69 %  0,72 %  0,61 % 0,54 %  0,43 %  0,42 %
 

  anno

  2018

 anno

 2019

 anno

 2020

           

 0,44%

 0,43%

 0,45%