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Interessi di mora per ritardato pagamento
Facendo seguito alla circolare CNCE n. 38 del 2022, si comunica che la Banca Centrale Europea – BCE – ha operato un ulteriore aumento dello 0,50% del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, che a decorrere dall’8 febbraio 2023 è pari al 3%. Ciò ha determinato conseguentemente una variazione dell’interesse di differimento INPS (cfr circ. INPS n. 17/2023) per le omissioni contributive, al quale si debbono riportare, nella misura del 50%, gli interessi di mora dovuti dalle imprese nei casi di ritardato versamento alle Casse Edili/Edilcasse, ai sensi della delibera del Comitato della Bilateralità n. 4/2005 (punto 4). Poiché il richiamato tasso applicato dall’INPS è pari all’8,50% in ragione d’anno (cfr. art. 116, comma 8, lettera a), L. 23 dicembre 2000, n. 388), la percentuale degli interessi di mora dovuti alle Casse Edili/Edilcasse a decorrere dall’8 febbraio 2023, è pari al 4,25%.